Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato il 16 maggio 2025 un decreto che modifica i criteri per ottenere i finanziamenti previsti dal PNRR per le configurazioni di autoconsumo diffuso.
In attesa dell’approvazione della Corte dei conti, vediamo cosa cambia con queste nuove disposizioni.
Chi può far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)
Secondo il decreto-legge del 28 febbraio 2025 n. 19, una CER è un soggetto giuridico autonomo e possono farne parte:
- Persone fisiche
- Piccole e medie imprese (PMI), anche partecipate da enti locali
- Associazioni e aziende pubbliche per l’edilizia residenziale
- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
- Aziende pubbliche per i servizi alla persona
- Consorzi di bonifica
- Enti e organismi di ricerca e formazione
- Enti religiosi
- Organizzazioni del Terzo Settore e associazioni ambientaliste
- Amministrazioni locali elencate da ISTAT
Le novità del decreto MASE
Il nuovo decreto introduce modifiche che si applicano anche retroattivamente, cioè anche ai progetti già presentati prima dell’entrata in vigore, in base a regole che il GSE aggiornerà entro cinque giorni.
Contributo del 40% per i nuovi impianti
I membri di CER e Gruppi di Autoconsumo Collettivo che realizzano impianti nuovi con potenza inferiore a 1 MWp nei Comuni con meno di 50.000 abitanti possono ottenere un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese.
Gli impianti dovranno essere completati entro il 30 giugno 2026 ed entrare in funzione entro 24 mesi dalla conclusione dei lavori, comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Per “completamento dei lavori” si intende anche la realizzazione delle opere necessarie alla connessione alla rete, come indicato nella comunicazione finale inviata al gestore.
Spese ammissibili e anticipi
Il GSE potrà anticipare fino al 30% del contributo (prima era solo il 10%) su richiesta del beneficiario. Il saldo verrà corrisposto alla fine dei lavori, secondo la nuova definizione di “completamento”.
Le spese devono essere sostenute dopo l’inizio dei lavori, tranne quelle iniziali previste nell’Allegato 2 (necessarie per presentare la domanda ma che non avviano formalmente il cantiere). Inoltre, solo le spese pagate entro il 30 giugno 2026 saranno ammesse.
Incentivi per CER e autoconsumo collettivo: nuove deroghe
Nel calcolare il limite massimo degli incentivi (pari a 5 GW di potenza), il GSE considererà la potenza prevista nei progetti finanziati dal PNRR e i tempi di completamento dei lavori, e non più solo la data di entrata in esercizio.
La deroga al taglio dell’incentivo per l’energia condivisa da impianti PNRR ora si estende anche alle persone fisiche. In precedenza era riservata a enti locali, religiosi, del terzo settore e ambientalisti.
Non è stata invece approvata la proposta di estendere il contributo del PNRR anche ai “consumatori individuali a distanza”.